IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 agosto 2022 n. 127 recante delega al  Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021  e,
in particolare, l'articolo 16; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2019/4  relativo  alla  fabbricazione,
all'immissione sul mercato e all'utilizzo di  mangimi  medicati,  che
modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE)  2019/6  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali  veterinari  e
che abroga la direttiva 2001/82/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti  per  l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del   22   settembre   2003   sugli   additivi   destinati
all'alimentazione animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato  e  sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1831/2003  e  che
abroga  le  direttive  79/373/CEE  del  Consiglio,  80/511/CEE  della
Commissione, 82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio,  93/113/CE  del  Consiglio  e  96/25/CE  del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione; 
  Vista  la  direttiva  2002/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle  sostanze  indesiderabili
nell'alimentazione degli animali; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante  la
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per  l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2017,  n.  26,  recante  la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di  cui
al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13  luglio  2009  sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2019 recante
modalita' applicative delle disposizioni in materia di tracciabilita'
dei medicinali veterinari e dei mangimi  medicati,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2019, n. 89; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.  90,  di  attuazione
della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le  condizioni
di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei  mangimi
medicati nella Comunita'; 
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 recante: «Disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 21 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR  e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con i  Ministri  della  giustizia,  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie,  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  legislativo  prevede  le  disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2019/4 relativo alla  fabbricazione,  all'immissione
sul mercato e all'utilizzo  di  mangimi  medicati,  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che  abroga  la  direttiva  90/167/CEE  del  Consiglio,  di   seguito
denominato «regolamento», nonche'  quelle  necessarie  all'attuazione
dell'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «L'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
              - Si riporta l'art. 87 della Costituzione: 
                «Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo  dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16  della  legge  4
          agosto 2022, n.  127  recante  delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2022, n.
          199: 
                «Art. 16 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2019/4, relativo  alla  fabbricazione,  all'immissione  sul
          mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il
          regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   90/167/CEE   del
          Consiglio). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale  al
          regolamento  (UE)  2019/4  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)  individuare  il  Ministero  della  salute,   le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali
          autorita' competenti a  svolgere  i  compiti  previsti  dal
          regolamento  (UE)  2019/4,   specificando   le   rispettive
          competenze; 
                  b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine
          di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; 
                  c)  ridefinire  il  sistema  sanzionatorio  per  la
          violazione delle disposizioni del regolamento  (UE)  2019/4
          attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e
          proporzionate alla gravita' delle relative violazioni.». 
              -   Il   regolamento   (UE)   2019/4   relativo    alla
          fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di
          mangimi medicati,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          183/2005 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che
          abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  7  gennaio
          2019, n. L 4. 
              - Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai  medicinali
          veterinari  e  che  abroga  la  direttiva   2001/82/CE   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  7
          gennaio 2019, n. L 4. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  183/2005  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che  stabilisce
          requisiti per l'igiene  dei  mangimi  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 8 febbraio 2005,  n.
          L 35. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1831/2003  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  22  settembre  2003  sugli
          additivi destinati all'alimentazione animale e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  Europea  18  ottobre
          2003, n. L 268. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009  sull'immissione
          sul  mercato  e  sull'uso  dei  mangimi,  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 1831/2003 e  che  abroga  le  direttive
          79/373/CEE del  Consiglio,  80/511/CEE  della  Commissione,
          82/471/CEE  del  Consiglio,   83/228/CEE   del   Consiglio,
          93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE
          del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della  Commissione
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          1 settembre 2009, n. L 229. 
              - La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  7  maggio  2002,  relativa  alle  sostanze
          indesiderabili   nell'alimentazione   degli   animali    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  30
          maggio 2002, n. L 140. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed  e)  della
          legge 4 ottobre 2019, n. 117 e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g)  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 marzo 2021, n. 62. 
              - Il decreto legislativo 14  settembre  2009,  n.  142,
          recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
          disposizioni  del  regolamento   (CE)   n.   183/2005   che
          stabilisce  i  requisiti  per  l'igiene  dei   mangimi   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  ottobre  2009,  n.
          239. 
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  2017,  n.  26,
          recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
          disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del  13
          luglio 2009 sull'immissione  sul  mercato  e  sull'uso  dei
          mangimi e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17  marzo
          2017, n. 64. 
              - Il decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2019
          recante modalita' applicative delle disposizioni in materia
          di tracciabilita' dei medicinali veterinari e  dei  mangimi
          medicati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  aprile
          2019, n. 89. 
              - Il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  90  di
          attuazione della direttiva 90/167/CEE  con  la  quale  sono
          stabilite le condizioni  di  preparazione,  immissione  sul
          mercato  ed  utilizzazione  dei  mangimi   medicati   nella
          Comunita',  abrogato  dal  presente   decreto,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993,  n.  78,
          S.O. 
              -  La  legge  15  febbraio  1963,   n.   281   recante:
          «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi»
          e successive modificazioni  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82. 
              - La legge 24 novembre 1981 n. 689 recante modifiche al
          sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il regolamento (UE) 2019/4  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il (CE) n.  183/2005  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - La direttiva 90/167/CEE, del Consiglio del  26  marzo
          1990  che  stabilisce  le   condizioni   di   preparazione,
          immissione  sul  mercato  ed  utilizzazione   dei   mangimi
          medicati  nella  Comunita'  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 7 aprile 1990, n. L 92. 
              - Per l'art. 16 della legge 4 agosto 2022, n.  127,  si
          veda nelle note alle premesse.